Stop al pagamento degli stipendi in contanti. Dall’1 luglio 2018, infatti, scatta il divieto per i datori di lavoro e i committenti privati di pagare in contanti le retribuzioni dei dipendenti e i compensi dei collaboratori, di qualsiasi importo essi siano.

Pertanto in questo limite rientrano anche i pagamenti al di sotto della soglia prevista di 3mila euro per il trasferimento di contante dall’art. 49 del D.Lgs. 231/07.

Pagamento stipendio in contanti per badanti, colf e datori di lavoro pubblici

Lo stop al pagamento degli stipendi in contanti vale per tutti i datori di lavoro eccezion fattaper i datori di lavoro pubblico e i datori di lavoro domestici di colf e badanti.

Per queste tipologie di lavoratori, in conformità al comma 913,  sono per l’appunto esonerati coloro che hanno rapporti di lavoro con la Pubblica Amministrazioni e appunti gli addetti ai servizi familiari e domestici.

Pagamenti dello stipendio: le forme ammesse

Le uniche forme di pagamento ammesse per retribuzioni e compensi saranno:

  • bonifico su conto identificato da codice Iban indicato dal lavoratore
  • strumenti di pagamento elettronico
  • contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento
  • emissione di assegno (bancario o circolare) consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Diversamente, il pagamento non potrà considerarsi avvenuto.

Inoltre è escluso che la firma del lavoratore sulla busta paga costituisca quietanza e prova di avvenuto pagamento.

Le sanzioni previste per chi paga in contanti

Per il datore di lavoro o committente che effettui pagamenti in violazione della norma sono previste sanzioni amministrative pecuniarie da mille a 5mila euro.

Fonti: Legge n. 205/2017: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020