È stata introdotta una nuova disciplina del lavoro occasionale/saltuario di modesta entità, che ha preso il posto del lavoro accessorio con pagamento tramite voucher recentemente soppresso.

Chi sono gli utilizzatori

sono ammessi ad utilizzare tale forma di lavoro solo i seguenti soggetti:

  • titolari di P.Iva (lavoratori autonomi)
  • aziende che non hanno più di 5 dipendenti a tempo indeterminato, con esclusione delle imprese agricole (con qualche eccezione) ed edili e affini per le quali è vietata questa forma di lavoro così come nell’ambito degli appalti di opere e servizi
  • privati per esigenze familiari (lavori domestici, giardinaggio, assistenza a bambini ed anziani, lezioni private)
  • amministrazioni pubbliche esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali come per esempio:
    a) nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
    b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
    c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
    d) per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative con l’obbligo
    di registrarsi in un’apposita piattaforma informatica gestita dall’INPS (che dovrebbe entrare in funzione a partire dal 10 luglio), e di inviare una comunicazione preventiva di avvio della prestazione occasionale almeno un’ora prima tramite la predetta piattaforma o telefonata al Contact Center dell’INPS, ovvero entro il giorno tre del mese successivo allo svolgimento della prestazione in caso di utilizzatori privati. Tali adempimenti possono essere svolti dai privati anche tramite Patronato.

Contenuti e limiti del lavoro occasionale

Viene considerata tale l’attività lavorativa che in anno civile (1 gennaio/31 dicembre) non supera 280 ore e dà luogo:

  • per il lavoratore: a compensi complessivamente (riferiti cioè a tutti i committenti) non superiori a 5 mila euro
  • per l’utilizzatore: a compensi complessivamente (riferiti cioè a tutti i lavoratori occasionali) non superiori a 5mila euro
  • per ogni rapporto occasionale utilizzatore/prestatore: a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Sono computati in misura pari al 75% del loro importo i compensi per lavoro occasionale reso dalle seguenti categorie di lavoratori:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità
  • giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi scolastico o universitario
  • disoccupati
  • dei percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Dette categorie perciò potranno essere retribuiteper il 25% in più, arrivando ad un massimo di complessivi euro 6.250 all’anno

I compensi entro i limiti detti sopra, sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupazione e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno.

Quando il lavoro occasionale diventa a tempo indeterminato

In caso di superamento dei limiti previsti, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo pieno e indeterminato, ed è inoltre prevista l’applicazione di sanzioni amministrative da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera in cui risulta accertata la violazione.

Il prestatore di lavoro occasionale ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione obbligatoria alla Gestione separata INPS.

Gli strumenti di pagamento

La misura minima oraria del compenso è di 9 euro netti, oltre contribuzione per la Gestione Separata INPS (33%) e premio INAIL (3,5%).

I privati, per le esigenze di famiglia, devono acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS o   presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato “Libretto Famiglia”, per il pagamento delle prestazioni occasionali rese in loro favore.

Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora.

Gli altri utilizzatori professionali, attraverso la piattaforma informatica INPS, versano le somme (voucher telematici PrestO) utilizzabili per compensare  la prestazione di lavoro occasionale. In tal caso la retribuzione giornaliera non potrà essere inferiore ai 36 euro al giorno. In
sostanza PrestO potrà essere attivato soltanto per lavori di orario pari o superiore alle 4 ore giornaliere.

Il pagamento in favore del lavoratore è effettuato dall’INPS, nel limite delle somme previamente acquisite dagli utilizzatori il giorno 15 del mese successivo, attraverso accredito su conto corrente bancario o mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici di Poste italiane Spa (con spese a carico del lavoratore).

La nuova legge è entrata in vigore il 23 giugno 2017

Fonti normative:  Legge n. 96/2017, art. 54 bis
“Manovra correttiva 2017”