Con la Legge 155/2017, la cosiddetta riforma fallimentare – che ha disciplinato la nuova riforma della crisi di impresa e dell’insolvenza -le tutele per i creditori sono notevolmente cresciute.

In primo luogo sono state introdotte le misure di allerta, che permettono di intervenire a favore dell’impresa quando si presentano i primissimi segnali di “malessere” e dunque prima del default, più o meno consolidato.

Oltre a questo, la riforma fallimentare prevede l’onere in capo alle Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.) di dotarsi di un Organismo di Controllo interno.

Riforma fallimentare e Organismo di Controllo

La stima prevista dal “Il Sole 24 Ore” prevede l’obbligo di adozione di un Organismo di Controllo per oltre 175.000 imprese. L’incidenza è decisamente elevata e trova le ragioni nei parametri fissati dalla legge delega.

In particolare, le S.r.l. obbligate a tale adeguamento sono quelle che hanno, anche alternativamente, raggiunto i limiti dei 2.000.000 di euro di attivo nonché di ricavi (superati per almeno due esercizi consecutivi) ovvero, anche senza raggiungere tali importi, avere almeno 10 dipendenti.

I tre parametri sopra indicati estendono di fatto tali obblighi ad un numero considerevole di aziende.

Gli Organismi di Controllo, così imposti dalla legge delega, andrebbero ad incidere notevolmente sul budget aziendale anche se – di certo – favorirebbero un controllo più tecnico in grado di meglio indirizzare le scelte imprenditoriali garantendo, in linea di massima, una stabilità ed una solidità finanziaria che ben potrebbe ripagare il costo dell’incarico conferito al Sindaco o Collegio Sindacale nonché al Revisore Contabile.

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