I principi etici e di trasparenza “aziendali” sono, da tempo, uno degli obiettivi del legislatore.

Già con il D.L. 1/12 (art. 5 ter “Rating di legalità delle imprese”, modificato, poi, dal D.L 29/12 e convertito, con modifiche, dalla L. 62/12), l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato aveva “favorito” l’attribuzione di un rating della legalità alle Aziende che avessero, al momento della richiesta, requisiti utili ad ottenere un punteggio che se assegnato agevolerebbe, la stessa azienda richiedente, favorendola tanto nei rapporti con la PA (preferenze nelle graduatorie, riduzione dell’importo delle garanzie fideiussorie nelle gare pubbliche, l’attribuzione – con rating riconosciuto – di un punteggio aggiuntivo, ecc.), quanto, nel sistema bancario (ridurre le tempistiche per l’ottenimento del finanziamento, ottenere condizioni economiche favorevoli).

Al fine di ottenere tali vantaggi l’Azienda potrà adottare, quale giudizio prognostico favorevole all’ottenimento di un sufficiente punteggio per il rating della legalità, un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOG) ai sensi del d.lgs. 231/01, presidiato dal un Organismo di Vigilanza (OdV).

Pertanto, il MOG rientra tra i requisiti dell’assegnazione del Rating incidendo, sensibilmente, nel giudizio di valutazione che, ricordo, esprimersi in stellette con un punteggio crescente da 1 a 3.

Il punteggio basse (1) si ottiene, assolti i requisiti oggettivi, con l’insussistenza di misure/condanne in materia fiscale e previdenziale, ma lo stesso punteggio, aumenta, con l’adozione, appunto di un MOG e della relativa funzione di controllo OdV.

A ciò si aggiungono Modelli redatti al fine di prevenire eventi corruttivi (assorbiti anche nel MOG) e l’assunzione di un Codice Etico.
Non solo, si evidenzia come dal 20 ottobre 2020 il nuovo regolamento attuativo emanato dall’AGCM (Autorità Garante della concorrenza e del mercato) abbia imposto, preliminarmente alla richiesta di rating, il requisito di onorabilità in possesso, oggi, non solo agli amministratori della società richiedente bensì anche ai vertici delle controllanti o della società che esercita, effettivamente, un’attività di direzione e coordinamento.