Novità per le aziende: a partire dal 2016, tra i reati-presupposto, è stata introdotta una nuova fattispecie relativa all’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Quali aziende possono essere punite? Tutte quelle che reclutino manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori. Oltre a chi utilizzi, assuma o impieghi manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.

Quando si verifica lo sfruttamento del lavoratore

Si parla di sfruttamento del lavoro in ipotesi di:

  • reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato,
  • reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
  • sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
  • sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Regolamentato dall’art. 25 quinquies del d. lgs. 231/01, questo delitto rientra in quelli contro la personalità individuale. Detta fattispecie prevede una sanzione ricompresa tra 400 e 1000 quote.

In conclusione: valutata l’oggettiva portata lesiva del reato-presupposto e le aree di interesse, tra cui Sicurezza sul lavoro e Sorveglianza del lavoratore (con un impatto sia in materia di Privacy che Giuslavorista), si auspica il recepimento di tale novità nei Modelli di organizzazione e gestione adottati.