La figura del Preposto, così come intesa dall’art. 2 lett. e) d.lgs. 81/08 riveste, unitamente a quella del Dirigente della Sicurezza, un ruolo fondamentale nel sistema Sicurezza all’interno di una Società.

In primis perché il preposto è un ruolo definito dalla norma che non può non essere considerato obbligatorio. È per questa ragione che anche il legislatore ha valutato l’opportunità di riconoscere detto ruolo a seguito di una valutazione concreta dei compiti e delle mansioni svolte da un determinato lavoratore.

In tal senso l’art. 299 del d.lgs. 81/09 è chiaro sul punto riconoscendo i ruoli di Datore di Lavoro, Dirigente e Preposto di fatto. Tale riconoscimento normativo, oltre che giurisprudenziale, evita, l’appesantimento di attribuzioni e responsabilità in capo al Datore di Lavoro per la Sicurezza, indirizzando invece specifici obblighi di verifica e sorveglianza in capo a soggetti che effettivamente – in virtù della mansione svolta e dei compiti assegnati – riescono a garantire efficacemente tali attività.

Tra questi soggetti figura il Preposto, che è legislativamente definito come: “la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

La responsabilità diretta del Preposto per la violazione delle norme antinfortunistiche, normativamente prevista, trova ormai pacifico riconoscimento anche nell’applicazione giurisprudenziale.

Sul punto può farsi riferimento a recenti pronunce di legittimità, come quella della Cassazione penale, sez. IV, n. 1502 del 01/12/09, ove si evidenzia           il ruolo di fatto del preposto, il quale “non è chiamato a rispondere in quanto delegato dal datore di lavoro, ma bensì a titolo diretto e personale per l’inosservanza di obblighi che allo stesso […] direttamente fanno capo”.

E ancora, in merito alle sue funzioni e responsabilità la Corte di Cassazione ha sottolineato come si tratti di “ colui che assegnava i lavori e dava le indicazioni su come svolgerli, sostituendo il responsabile quando questi era assente, come nel giorno dell’infortunio. Il responsabile ha confermato che formava le squadre degli operai e assegnava loro i lavori da eseguire giornalmente, in base a schede preparate da lui stesso”(cfr. Cass. pen., sez IV, n. 32490 del 22/07/2019).

Con riferimento invece alla prova dell’assunzione del ruolo di preposto:“La prova dell’assunzione del ruolo di preposto non richiede un elemento probatorio documentale o formale, potendo il giudice del merito fondare il convincimento anche su testimonianze od altri accertamenti fattuali” (Cass. pen., sez. IV, n.34299 del 04/06/2015).

Anche alla luce degli elementi normativi e degli approdi giurisprudenziali appena richiamati, si ritiene comunque consigliabile la formalizzazione del ruolo del Dirigente della Sicurezza e del Preposto al fine di meglio strutturare l’Organigramma della Sicurezza attribuendo allo stesso Preposto, effettivo, compiti più specifici da quelli indicati genericamente all’art. 19 del d.lgs. 81/08, e verificandone l’avvenuta formazione ed i relativi aggiornamenti.