Probation:
sì alla messa alla prova e alla sospensione del processo per la seconda volta.
Il Giudice delle Leggi si è finalmente pronunciato sulla querelle attinente alla possibilità di ammettere l’imputato che abbia già beneficiato dell’istituto della messa alla prova, accessibile una sola volta nell’arco della vita, una seconda volta.
L’istituto in parola, che affonda le proprie radici nel diritto anglosassone, è oggi ampiamente utilizzato nelle aule dei Tribunali, anche e soprattutto con riferimento ai reati attinenti alla sicurezza sul lavoro ex d.lgs. 81/2008.
Ebbene, secondo la Consulta, la c.d. probation può essere concessa una seconda volta in caso di continuazione del reato, ossia se i reati siano contestati in diversi procedimenti, ma siano stati commessi con un’unica azione od omissione o in esecuzione di un unico disegno criminoso.
Con sentenza n.174 depositata il 12 luglio 2022, la Corte Costituzionale, ritenendo la questione sottoposta al suo vaglio fondata, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 168-bis, co. 4 c.p., partendo dalla considerazione che “se tutti i reati commessi in continuazione fossero stati contestati nell’ambito di un unico procedimento, i relativi imputati ben avrebbero avuto la possibilità di chiedere e […] di ottenere il beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova in relazione a tutti i reati“. Da qui l’irragionevole disparità di trattamento da superare nel caso in cui tali reati fossero invece contestati in distinti procedimenti. Non è legittimo che l’imputato non abbia, nel secondo procedimento, la possibilità di chiedere e ottenere la messa alla prova, perché già ammesso al beneficio nel primo procedimento. Tale preclusione si poneva infatti in netto contrasto con la volontà di sanzionare in modo unitario tutti i reati legati dalla continuazione, commessi con un’unica azione od omissione.
No alla disparità tra imputazione per più reati avvinti dalla continuazione in un unico processo o in diversi procedimenti, quindi, con la conseguenza che, da oggi, il Giudice è chiamato a compiere una nuova valutazione sull’idoneità del programma di trattamento e sulla prognosi circa l’astensione dalla commissione di ulteriori reati da parte dell’imputato, tenendo conto della natura e della gravità dei reati oggetto del nuovo procedimento, così come del percorso compiuto durante la prima sospensione del processo.