La start-up innovativa può fallire?
L’iscrizione di una società quale start-up innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese, in base all’autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei requisiti formali e sostanziali ed alla successiva attestazione del loro mantenimento, ai sensi dell‘art. 25 d.l. n. 179/2012, convertito dalla l. n. 221/2012, non preclude la verifica giudiziale dei requisiti medesimi in sede pre-fallimentare, in quanto la suddetta iscrizione costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per la non assoggettabilità a fallimento, a norma dell’art. 31 d.l. cit., essendo necessario anche l’effettivo e concreto possesso dei requisiti di legge per l’attribuzione della qualifica di start-up.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21152 del 04 luglio 2022, esplora la spinosa tematica della soggezione alla procedura fallimentare di società iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese come start-up innovative, arrivando ad affermare che anche tali società possano fallire qualora non siano ravvisabili in concreto i requisiti richiesti dalla legge per il mantenimento di tale iscrizione.
A mente dalla pronuncia in commento, infatti, l’iscrizione nel Registro delle imprese, sezione speciale, rappresenta una condicio necessaria ma non sufficiente a garantire l’applicazione della disciplina agevolata e, per l’effetto, l’esonero dalla dichiarazione di fallimento, essendo opportuno che i relativi requisiti siano in concreto dimostrati; a titolo esemplificativo, è insufficiente la mera declinazione formale da parte della società interessata delle capacità innovative, ma occorre provare in concreto la reale sussistenza di una attività d’impresa rivolta alla creazione, allo sviluppo e commercializzazione di prodotti innovativi o ad alto contenuto tecnologico-scientifico, nonché l’individuazione del personale qualificato e dei costi-ricavi sostenuti.