La colpa in organizzazione dev’essere provata concretamente, non potendosi desumere dalle sole condotte delittuose dei soggetti apicali
La Cassazione Penale, sez. IV, con sentenza n. 18413 del 10 maggio 2022 individua un “passo” importante nella cosiddetta Colpa di Organizzazione.
I Giudici di legittimità si sono espressi rigorosamente sulla necessità di provare effettivamente un coinvolgimento dell’Ente nell’evento criminoso. Sebbene la relazione tra Responsabilità Amministrativa dell’Ente e reato presupposto legato agli infortuni sul lavoro sia oggettivamente solida, è altresì vero che gli effetti dell’infortunio sul lavoro devono trovare “piena prova” nella colpa in organizzazione, eliminando – così scrivono i Giudici di secondo grado – quell’effetto automatico di trascinamento che individua una responsabilità dell’ente ove vi sia una condotta criminosa da parte del datore di lavoro per la sicurezza e da questa condotta siano derivate lesioni al Lavoratore.
Affinché vi sia un legame indissolubile tra la condotta del datore di lavoro per la sicurezza e la responsabilità dell’Ente, occorre dunque che l’Ente abbia un assetto organizzativo negligente: non bastano, da sole, le condotte colpose dei soggetti (tra cui il Datore di lavoro) responsabili della sicurezza.