Legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore sorpreso a rubare.
Con recente sentenza dell’8 luglio 2022 n. 21770, la Corte di Cassazione ha dichiarato la legittimità del licenziamento intimato per giusta causa al lavoratore sorpreso a rubare 15 litri di carburante da automezzi aziendali presenti in un deposito in cui si è introdotto senza autorizzazione e fuori dall’orario di lavoro. Secondo la Suprema Corte, la predetta condotta integra giusta causa di licenziamento in quanto ciò che assume rilievo è la lesione del vincolo fiduciario, anche alla luce dell’elemento intenzionale e della rilevanza penale della condotta, indipendentemente dal valore della merce sottratta e del danno subito dal datore di lavoro.
Osserva la Corte di Cassazione che la Corte d’appello ha ritenuto che la condotta addebitata al lavoratore integrasse una giusta causa di licenziamento “indipendentemente dall’entità del danno che (…) ha cagionato all’azienda; perché ciò che assume rilievo è la lesione in sé del vincolo fiduciario che consegue alla condotta appropriativa dei beni altrui, condotta che, integrante furto di merci o di qualsiasi altra cosa di spettanza o di pertinenza dell’azienda, ricade tra quelle che il contratto collettivo, articolo 59, applicato in azienda sanziona con il licenziamento”.
La valutazione compiuta dai giudici di appello si è svolta secondo i criteri definiti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13534 del 2019; n. 2830 del 2016;
Cass. n. 4060 del 2011; Cass. n. 5372 del 2004; v. pure Cass. n. 27004 del 2018), avendo essi attribuito alla condotta del lavoratore idoneità a ledere il vincolo fiduciario in ragione della intenzionale e illecita condotta di sottrazione del gasolio, avente rilevanza anche penale. Il giudizio valutativo è stato svolto in coerenza, oltre che con le disposizioni del Codice civile e con la nozione di giusta causa, con le previsioni del contratto collettivo la cui scala valoriale, come costantemente affermato da questa Corte, costituisce uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell’articolo 2119 c.c. (v. Cass. n. 9396 del 2017; n. 18715 del 2016), anche in base alla L. n. 183 del 2010, articolo 30 comma 3 (v. da ultimo Cass. n. 11665 del 2022).
Nel caso in esame, la condotta di furto di merci o beni dell’azienda era espressamente contemplata dal contratto collettivo (articolo 59) tra quelle che, in via esemplificativa, legittimano il ricorso alla massima sanzione espulsiva e ciò in coerenza con i principi desumibili dall’ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali.
Le censure oggetto del motivo di ricorso non denunciano una errata applicazione dei parametri integrativi della nozione di giusta causa, né sostengono l’inidoneità in astratto a ledere il vincolo fiduciario di condotte come quella addebitata al ricorrente; si limitano a prospettare e a sollecitare una diversa ricostruzione in fatto o una differente operazione valutativa, entrambe precluse in questa sede di legittimità.