Inquinamento del terreno e responsabilità del proprietario.

Con sentenza di giugno scorso il Consiglio di Stato (Consiglio di Stato Sez. IV n. 5384 del 28 giugno 2022) è tornato a pronunciarsi circa il perimetro di responsabilità del proprietario del terreno in caso di inquinamento imputabile a soggetti terzi e, in particolare, sulla sua posizione di garanzia.

Il proprietario del terreno può essere ritenuto responsabile per le attività di bonifica da effettuare sul suolo di sua proprietà solidalmente con colui che ha concretamente determinato il danno, a titolo di dolo, qualora abbia celato i rifiuti, o a titolo di colpa, nell’ipotesi in cui non abbia adottato idonee cautele volte a custodire adeguatamente la proprietà. Secondo la citata pronuncia lo stesso grado di responsabilità (colposa) sussiste anche quando quest’ultimo non provvede a denunciare l’inquinamento alle autorità dopo esserne venuto a conoscenza.

Dagli esiti della sentenza emerge l’idea che la consapevolezza dell’illecito penale altrui e l’esistenza di poteri impeditivi o di denuncia possano surrogare l’esistenza di una posizione di garanzia.

Sul punto si segnala che tale linea interpretativa non è stata sempre accolta con favore dalla dottrina che ben si guarda dal paragonare concreti poteri-doveri impeditivi con quelli di mera segnalazione e che ben ricorda le indicazioni della stessa giurisprudenza amministrativa che ha chiarito, in più occasioni, come la condanna del proprietario del suolo agli adempimenti di cui all’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/06 (rimozione, avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti  e  ripristino  dello  stato dei luoghi), necessiti di un serio accertamento della sua responsabilità da effettuarsi in contraddittorio, ancorché fondato su presunzioni e nei limiti della esigibilità qualora la condotta sia imputata a colpa, pena la configurazione di una responsabilità da posizione in chiaro contrasto con l’indicazione legislativa (cfr. pronuncia dello stesso Consiglio di Stato, sez. IV, 15 aprile 2021, n. 3102).