Licenziamenti Illegittimi.
Illegittimo il licenziamento per giustificato motivo soggettivo irrogato al lavoratore rimasto assente dal lavoro, se assegnato a sede diversa, a fronte della mancata esecuzione dell’ordine di reintegrazione nella sede originaria.
Con recente sentenza n.16206 del 19 maggio 2022, la Corte di Cassazione è intervenuta in tema di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con una pronuncia con cui ha dichiarato illegittimo il licenziamento irrogato al dipendente che, a fronte del provvedimento aziendale esecutivo di un ordine di reintegrazione nella sede originaria adottato con ritardo e che disponeva l’assegnazione del lavoratore ad altra sede, era rimasto assente dal lavoro.
Nel caso in esame, il lavoratore era stato assegnato ad una diversa sede lavorativa pur essendo il datore di lavoro tenuto a dare esecuzione all’ordine di reintegrazione presso la stessa sede aziendale cui il dipendente era stato sino ad allora adibito e i giudici del merito accoglievano la domanda del ricorrente che aveva chiesto di dichiarare l’illegittimità del licenziamento irrogato per assenza ingiustificata dal lavoro, con conseguente condanna della società datrice alla reintegrazione nonché al pagamento delle indennità risarcitorie ai sensi di legge, ritenendo la condotta del lavoratore priva di profili di illiceità in quanto conseguente alla illegittima condotta datoriale.
La società datrice, infatti, non solo aveva tardato a dare esecuzione all’ordine di reintegrazione giudiziale ma ne aveva sostanzialmente eluso il comando, passato in giudicato, posto che la reintegra del dipendente non era avvenuta nel luogo e nelle mansioni originarie, bensì con un trasferimento del medesimo ad altra sede ed in assenza dei presupposti di legge.
Con tale pronuncia, la Suprema Corte ha ritenuto che il comportamento del dipendente dovesse ritenersi giustificato e proporzionato ai sensi dell’art.1460 cod. civ. all’inadempimento datoriale (dapprima inottemperanza e, poi, sostanziale elusione del comando giudiziale) e non contrario a buona fede dovendosi tenere conto, nell’operare la relativa valutazione, delle concrete circostanze che connotano la specifica fattispecie, tra cui l’entità dell’inadempimento datoriale, la concreta incidenza del detto inadempimento datoriale su fondamentali esigenze di vita e familiari del lavoratore, della puntuale, formale, esplicitazione delle ragioni tecniche, organizzative e produttive alla base del provvedimento di trasferimento, della incidenza del comportamento del lavoratore sulla organizzazione datoriale e, più in generale, sulla realizzazione degli interessi aziendali, elementi, questi, che devono essere considerati nell’ottica del bilanciamento degli opposti interessi in gioco, anche alla luce dei parametri costituzionali di cui agli artt. 35, 36 e 41 Cost.